Decisione 17 maggio 1951 - 26 novembre 1951, n. 44

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 17 maggio 1951 26 novembre 1951, n. 44

sul ricorso del Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 19 aprile 1951, concernente: « Ente siciliano per la protezione degli animali .

 

Presidente: Scavonetti; Relatore ed estensore: FINOCCHIARO APRILE; P. M.: EULA Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) . Regione Siciliana (Avv.ti SALEMI e SILVESTRI).

 

(omissis)

Con il provvedimento impugnato si costituisce uno speciale ente nazionale per perseguire in Sicilia le finalit previste dalla legge 11 aprile 1938, n. 612, istitutiva dellente nazionale per la protezione degli animali. Questo ente siciliano (sottoposto alla vigilanza dellAssessorato dellagricoltura e delle foreste) ha per scopi anchesso di provvedere alla protezione degli animali e concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico, e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica.

Anche lordinamento previsto rispecchia, con adattamenti alla situazione locale, quello stabilito per lente nazionale dal R.D. 2 maggio 1939, n. 1294. Organi dellente sono il presidente ed il consiglio generale nominati dal Governo regionale e la giunta esecutiva eletta nel suo seno dal consiglio. E

demandato altres al consiglio generale di istituire nuove sezioni dellente nei maggiori centri dellisola ed eventuali delegazioni nei comuni con pi di 5.ooo abitanti aventi un rilevante patrimonio zootecnico, e di nominare i rispettivi consigli. Allente siciliano attribuito un patrimonio costituito dai beni che a qualsiasi titolo ora appartengono alle sezioni ed alle delegazioni dellente nazionale; dai beni statali che esso acquisti e da quelli che gli pervengano per lasciti e donazioni.

Le entrate, oltre che dal provento delle tessere e dei distintivi forniti ai soci, dalle rendite patrimoniali o da eventuali contributi di enti e privati, sono costituite, con qualche differenza nelle aliquote, da quei diritti su determinati tributi che la legge 11 aprile 1938, n. 612, assegnava allente nazionale. Il servizio di protezione degli animali disimpegnato da agenti richiesti agli organi di polizia e a corpi privati di polizia, da agenti permanenti retribuiti e da agenti volontari che prestano la loro opera gratuitamente. La nomina degli agenti permanenti e di quelli volontari deve essere approvata con decreto del Presidente della Regione; e le guardie zoofile nominate ai sensi della legge 11 aprile 1938, n. 612, che in atto prestano servizio nella Regione, passano nei ruoli organici dellente siciliano.

Il Commissario dello Stato ha impugnato il decreto legislativo in esame, oltre che in tutto il suo complesso, anche in alcune disposizioni e lo considera costituzionalmente viziato. Con il primo motivo definito dincostituzionalit estrinseca si denunzia la violazione dellart. 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 sulla delegazione legislativa a favore del Governo, subordinata alla necessit di provvedere con urgenza in rapporto alle condizioni particolari e alle esigenze proprie della Regione, necessit che per il Commissario dello Stato non esisterebbe. Con il secondo motivo si lamenta unaltra violazione della stessa legge regionale di delegazione perch, mentre questa richiede il parere conforme delle competenti commissioni legislative, sarebbe stata sentita, come risulta dalle premesse del provvedimento in questione, solo la commissione per lagricoltura, laddove largomento interessa anche altri settori: sanit, turismo, finanza. Con il terzo, si censura il decreto come emesso al di fuori della competenza della Regione Siciliana in quanto esso esulerebbe dalla materia di cui agli artt. 14 e 17 dello Statuto. Con il quarto ed ultimo motivo si contesta la misura dei diritti la cui determinazione non rientrerebbe nella potest tributaria della Regione.

La Regione insorta contro le predette impugnative.

Per quanto riguarda il primo mezzo ha rilevato che la legge di delega non parla di necessit, ma di opportunit e che il giudizio sulla opportunit giudizio di merito su cui lAlta Corte non ha competenza a pronunziarsi, del resto i motivi di urgenza sarebbero indicati nella relazione che accompagna il decreto. Relativamente al secondo mezzo, la Regione ha richiamato il regolamento interno dellAssemblea siciliana per cui, qualora un disegno o proposta di legge riguardi materia di competenza di pi commissioni, il Presidente dellAssemblea ne deferisce lesame a quella commissione che appare prevalentemente competente. Ci fu fatto nella specie, investendo dellesame del decreto legislativo la commissione della agricoltura, richiedendo anche il parere della commissione per le finanze. In quanto al terzo mezzo, la Regione ha obiettato che la materia di cui al decreto impugnato sarebbe di legislazione esclusiva in quanto non attiene soltanto alla protezione degli animali, ma anche alla difesa del patrimonio zootecnico, nonch alla propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica, attivit rientranti nella difesa dei prodotti agricoli, nella pesca e nella caccia. La stessa materia, riferendosi pure ad igiene e sanit pubblica, sarebbe anche di legislazione complementare e quindi sempre di competenza della Regione. Sotto questultimo aspetto non si sarebbero violati, con alcuni degli articoli del decreto, n i limiti dei principi, n gli interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato, in quantoch non vi si parla di devoluzione allente siciliano dei beni delle sezioni e delle delegazioni dellente nazionale, ma si dice soltanto che il patrimonio dellente siciliano costituito, fra laltro, di questi beni. Ed evidente, per la Regione, che debbano prima svolgersi tutte le relative procedure per il passaggio dei beni.

Circa il quarto ed ultimo mezzo. la Regione sostiene che la determinazione della misura dei diritti contemplati nel decreto rientra nella potest legislativa della Regione, in quanto non si tratta di imposizione di un nuovo tributo ma di variazione nella misura di un tributo gi esistente.

LAlta Corte osserva:

IN DIRITTO

Il ricorso manifestamente fondato in quanto il decreto legislativo 19 aprile 1951 riguarda, come il Commissario dello Stato lamenta con il terzo motivo, materia sottratta alla competenza della Regione. In effetti, tra le materie per le quali ha competenza legislativa esclusiva, giusta lart. 14 dello Statuto, come nelle materie di legislazione complementare, a norma dellart. 17, non compresa la protezione degli animali. Ora le materie di cui ai due articoli suddetti sono tassativamente indicate e sarebbe arbitrario volervene considerare comprese altre, sol perch in questa qualcuno soltanto degli elementi costitutivi di esse. Questa interpretazione estensiva non consentita. La protezione degli animali materia a s stante, non indicata negli articoli 14 e 17, e pertanto, la Regione non ha al riguardo n potest di legislazione esclusiva, n potest di legislazione complementare. Non vale il dire che nella protezione degli animali , in certo modo, compresa la difesa del patrimonio zootecnico, nonch la propaganda di sana zoofilia, e di pratica zootecnica e che per la zootecnica esiste una speciale divisione, al Ministero di agricoltura, perch la protezione degli animali possa essere compresa sotto la voce agricoltura.

Altre e non minori finalit si vogliono raggiungere con la protezione degli animali che vanno dalligiene e sanit pubblica alla polizia, al turismo, alleducazione del costume, ed allincremento del senso di civilt non soltanto nelle campagne, ma nella citt. Tutto ci esorbita dai confini dellagricoltura per assumere un carattere pubblico di pi vasta portata, tanto che la protezione degli animali in campo nazionale, di competenza del Ministero dellinterno.

Non pu, dunque, revocarsi in dubbio lillegittimit costituzionale del decreto impugnato, sia sotto il profilo dellart. 14, sia sotto quello dellart. 17. Sotto questultimo aspetto, anche se ammesso per

mera ipotesi un potere di legislazione complementare, mancherebbero il prevalente interesse regionale ed il rispetto dei limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Violando questi limiti, il decreto impugnato, con manifestazione unilaterale di volont, ha attribuito allente siciliano beni a qualunque titolo appartenenti a sezioni o delegazioni dellente nazionale, incidendo con ci su diritti patrimoniali.

Riconosciuta, pertanto, la fondatezza del terzo motivo sostanziale del ricorso, vanno dichiarati assorbiti tutti gli altri.

P. Q. M.

LAlta Corte accoglie il ricorso del Commissario dello Stato e per leffetto annulla il decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951 concernente lente siciliano per la protezione degli animali.