Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 17 maggio 1951
26 novembre 1951, n. 44
sul ricorso del Commissario dello
Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 19 aprile 1951,
concernente: « Ente siciliano per la protezione degli animali .
Presidente: Scavonetti; Relatore ed estensore: FINOCCHIARO APRILE; P. M.: EULA Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) . Regione Siciliana (Avv.ti SALEMI e SILVESTRI).
(omissis)
Con il provvedimento impugnato si costituisce uno speciale ente nazionale per perseguire in Sicilia le finalit previste dalla legge 11 aprile 1938, n. 612, istitutiva dellente nazionale per la protezione degli animali. Questo ente siciliano (sottoposto alla vigilanza dellAssessorato dellagricoltura e delle foreste) ha per scopi anchesso di provvedere alla protezione degli animali e concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico, e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica.
Anche lordinamento previsto rispecchia, con adattamenti alla situazione locale, quello stabilito per lente nazionale dal R.D. 2 maggio 1939, n. 1294. Organi dellente sono il presidente ed il consiglio generale nominati dal Governo regionale e la giunta esecutiva eletta nel suo seno dal consiglio. E
demandato altres al consiglio generale di istituire nuove sezioni dellente nei maggiori centri dellisola ed eventuali delegazioni nei comuni con pi di 5.ooo abitanti aventi un rilevante patrimonio zootecnico, e di nominare i rispettivi consigli. Allente siciliano attribuito un patrimonio costituito dai beni che a qualsiasi titolo ora appartengono alle sezioni ed alle delegazioni dellente nazionale; dai beni statali che esso acquisti e da quelli che gli pervengano per lasciti e donazioni.
Le entrate, oltre che dal provento delle tessere e dei distintivi forniti ai soci, dalle rendite patrimoniali o da eventuali contributi di enti e privati, sono costituite, con qualche differenza nelle aliquote, da quei diritti su determinati tributi che la legge 11 aprile 1938, n. 612, assegnava allente nazionale. Il servizio di protezione degli animali disimpegnato da agenti richiesti agli organi di polizia e a corpi privati di polizia, da agenti permanenti retribuiti e da agenti volontari che prestano la loro opera gratuitamente. La nomina degli agenti permanenti e di quelli volontari deve essere approvata con decreto del Presidente della Regione; e le guardie zoofile nominate ai sensi della legge 11 aprile 1938, n. 612, che in atto prestano servizio nella Regione, passano nei ruoli organici dellente siciliano.
Il Commissario dello Stato ha impugnato il decreto legislativo in esame, oltre che in tutto il suo complesso, anche in alcune disposizioni e lo considera costituzionalmente viziato. Con il primo motivo definito dincostituzionalit estrinseca si denunzia la violazione dellart. 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 sulla delegazione legislativa a favore del Governo, subordinata alla necessit di provvedere con urgenza in rapporto alle condizioni particolari e alle esigenze proprie della Regione, necessit che per il Commissario dello Stato non esisterebbe. Con il secondo motivo si lamenta unaltra violazione della stessa legge regionale di delegazione perch, mentre questa richiede il parere conforme delle competenti commissioni legislative, sarebbe stata sentita, come risulta dalle premesse del provvedimento in questione, solo la commissione per lagricoltura, laddove largomento interessa anche altri settori: sanit, turismo, finanza. Con il terzo, si censura il decreto come emesso al di fuori della competenza della Regione Siciliana in quanto esso esulerebbe dalla materia di cui agli artt. 14 e 17 dello Statuto. Con il quarto ed ultimo motivo si contesta la misura dei diritti la cui determinazione non rientrerebbe nella potest tributaria della Regione.
Per quanto riguarda il primo mezzo ha rilevato che la legge di delega non
parla di necessit, ma di opportunit e che il giudizio sulla opportunit
giudizio di merito su cui lAlta Corte non ha competenza a pronunziarsi, del
resto i motivi di urgenza sarebbero indicati nella relazione che accompagna il
decreto. Relativamente al secondo mezzo,
Circa il quarto ed ultimo mezzo.
LAlta Corte osserva:
IN DIRITTO
Il ricorso manifestamente fondato in quanto il decreto legislativo 19
aprile 1951 riguarda, come il Commissario dello Stato lamenta con il terzo
motivo, materia sottratta alla competenza della Regione. In effetti, tra le
materie per le quali ha competenza legislativa esclusiva, giusta lart. 14
dello Statuto, come nelle materie di legislazione complementare, a norma dellart.
17, non compresa la protezione degli animali. Ora le materie di cui ai due
articoli suddetti sono tassativamente indicate e sarebbe arbitrario volervene
considerare comprese altre, sol perch in questa qualcuno soltanto degli
elementi costitutivi di esse. Questa interpretazione estensiva non
consentita. La protezione degli animali materia a s
stante, non indicata negli articoli 14 e 17, e pertanto,
Altre e non minori finalit si vogliono raggiungere con la protezione degli animali che vanno dalligiene e sanit pubblica alla polizia, al turismo, alleducazione del costume, ed allincremento del senso di civilt non soltanto nelle campagne, ma nella citt. Tutto ci esorbita dai confini dellagricoltura per assumere un carattere pubblico di pi vasta portata, tanto che la protezione degli animali in campo nazionale, di competenza del Ministero dellinterno.
Non pu, dunque, revocarsi in dubbio lillegittimit costituzionale del decreto impugnato, sia sotto il profilo dellart. 14, sia sotto quello dellart. 17. Sotto questultimo aspetto, anche se ammesso per
mera ipotesi un potere di legislazione complementare, mancherebbero il prevalente interesse regionale ed il rispetto dei limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Violando questi limiti, il decreto impugnato, con manifestazione unilaterale di volont, ha attribuito allente siciliano beni a qualunque titolo appartenenti a sezioni o delegazioni dellente nazionale, incidendo con ci su diritti patrimoniali.
Riconosciuta, pertanto, la fondatezza del terzo motivo sostanziale del ricorso, vanno dichiarati assorbiti tutti gli altri.
P. Q. M.
LAlta Corte accoglie il ricorso del Commissario dello Stato e per leffetto annulla il decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951 concernente lente siciliano per la protezione degli animali.